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La GARANZIA questa sconosciuta

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La GARANZIA questa sconosciuta Empty La GARANZIA questa sconosciuta

Messaggio Da IddoCop Mer 19 Ott 2011 - 11:50

Le prestazioni di una MTB o di un suo componente sono molto importanti e giustamente determinanti nel condizionare la scelta dell'appasionato, ma quando qualcosa va storto non sempre la GARANZIA sul prodotto viene onorata come dovrebbe accadere. Ecco un memorandum su cosa prevede la legge e su cosa fare in quei casi in cui si è messi nella condizione di far rispettare i propri DIRITTI DI CONSUMATORE.

La GARANZIA LEGALE DEL VENDITORE è quella più importante perchè tutela i consumatori per 2 anni su tutti i prodotti acquistati.

Troppe responsabilità per i VENDITORI?
Il dibattito sull'onere che grava in capo ai venditori è da tempo oggetto di ampi dibattiti. Le associazioni di categoria e i singoli punti vendita spesso argomentano che la mancata applicazione corretta della garanzia è dovuta a una legge complicata, difficile nell'interpretazione e nell'applicazione. Le associazioni dei consumatori, in parte condividendo la convinzione che siano molte e pesanti le responsabilità che ricadono sul solo venditore, e nell'ipotesi di una prossima revisione della normativa della garanzia che la Commissione Europea pare voglia intraprendere, a loro volta paventano il rischio che si possa incorrere in un abbassamento della tutela del consumatore e avanzano in sede europea l'idea che anche il produttore possa e debba farsi carico per legge della responsabilità di un prodotto non conforme, invocando quindi una sostanziale redistribuzione dei doveri derivati dall'applicazione della garanzia. Anche se sarebbe meglio parlare di responsabilità pesanti che ricadrebbero sul solo venditore se, in termini generali, questi applicasse estensivamente le condizioni dettate dalla garanzia legale medesima.
Cosa che, abbiamo visto, è ben lontana dall'essere mai stata realizzata nel corso degli otto anni in cui l'attuale garanzia legale del venditore è stata attuata. Sia ben chiaro che il nostro non vuol essere un atto d'accusa verso un'intera categoria, ma verso una parte di essa che non rispetta le regole del gioco.
Del resto, chi scrive queste righe ha vissuto la passione del ciclismo sia da da una parte sia dall'altra del bancone di un punto vendita, e sa perfettamente come le propensioni all'Italica "furbizia" corra trasversalmente tra gestori di punti vendita quanto tra avventori degli stessi. Rimane tuttavia il fatto che le regole, ancorchè severe, dell'attuale normativa siano state vissute dalla categoria dei venditori come un pesante fardello al quale, quando possibile, cercare di sottrarsi. Probabilmente solo una minoranza è riuscita a cogliere l'aspetto positivo della questione, interpretando cioè la normativa come l'occasione per trasformare l'assistenza post-vendita imposta dalla legge come l'opportunità di fidelizzare il cliente.
Perchè un cliente soddisfatto del trattamento ricevuto è un ciente che torna volentieri alla prossima occasione.

Facciamo chiarezza: LA GARANZIA COMMERCIALE
Cerchiamo quindi di assolvere al meglio il nostro dovere informativo partendo da un elemento chiave per chiarirsi le idee sul tema delle garanzie, ovvero la distinzione tra la GARANZIA LEGALE DEL VENDITORE e la GARANZIA COMMERCIALE DEL PRODUTTORE.
Fino all'entrata in vigore della nuova regolamentazione (Decreto Legislativo 2 febbraio n. 24, recepimento direttiva CEE 1999-44), la sola che sostanzialmente tutelava il cliente nell'acquisto era quella GARANZIA COMMERCIALE DEL PRODUTTORE. La si trova generalmente assieme al libretto di istruzioni e spesso viene richiesta la sua compilazione e la rispedizione all'azienda, è la garanzia che offre il produttore stesso del bene (telaio, cambio o pneumatico che sia).
Questo tipo di garanzia può anche non essere prestata dal produttore: la legge, a differenza della garanzia di conformità, non lo obbliga. Ma se il produttore decide di offrirla, deve rispettare alcune indicazioni. Sovente questa garanzia esclude alcune parti del prodotto dalla sua copertuta: nel caso nostro quelle parti soggette a usura come coperture, pastiglie o pattini freno, rotori, cerchi.

LE LIMITAZIONI
Talvolta la limitazione riguarda anche la tipologia d'uso a cui verrà sottoposto il prodotto, confermando la sua validità nelle normali condizioni di impiego a cui la sottopone un appassionato ma escludendola, ad esempio, qualora si utilizzi il componente in condizioni agonistiche (come fa la Campagnolo, ad esempio).
La durata di tale garanzia, non essendo vincolata dalla legge, è stabilita in maniera insindacabile dal produttore. Solitamente si limita a un anno, ma si deve rammentare che, anche se non dovesse essere offerto questo tipo di garanzia da parte del produttore, il cliente non rimarrà privo di tutela, vista la presenza della GARANZIA DI CONFORMITA' di cui parleremo più avanti.

SE C'E' ECCO LE REGOLE
Nel caso in cui venga offerta questa garanzia, tuttavia, il produttore è tenuto a rispettare le prescrizioni del CODICE DEL CONSUMO, che all'articolo 133 indica espressamente che:
1- la garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.
2- la garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonchè il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
3- a richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
4- la garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
5- una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 3 4 rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.

UN ESEMPIO
Prendiamo le condizioni di garanzia commerciale che vengono proposte sul mercato europeo da uno dei maggiori attori mondiali della componentistica, SHIMANO.
La casa di Osaka indica chiaramente che i limiti temporali della garanzia, che copre difetti nei materiali e nella lavorazione emersi nell'uso normale e ragionevole del prodotto, si estende per due anni per tutti i prodotti in catalogo eccettuati i componenti dei gruppi Dura-Ace e XTR: questi vengono garantiti per 3 anni a partire dalla data originaria di acquisto. Subito dopo aver affermato quanto sopra, arriva la sequenza dei casi in cui la garanzia commerciale è esclusa.
Tra quelli citati troviamo la riparazione o la modifica da parte di persone non autorizzate da Shimano; i prodotti utilizzati a scopi commerciali o per noleggio; i danni originati da cause diverse dal materiale e dalla lavorazione (incidenti, abuso, misuso, negligenza, assemblaggio o manutenzione improprie, alterzioni, modifiche o eccessivi); danni causati nella spedizione; prodotti non costruiti da o per Shimano (che siano stati o meno inclusi nell'allestimento al momento dell'acquisto); danni derivanti dall'abbinamento con altri prodotti difettosi o incompatibili con i prodotti Shimano; danni causati dalla normale usura, inclusi il deterioramento e i danni della finitura superficiale, estetica o apparente. Infine la precisazione che la garanzia provvede una copertura limitata alla riparazione o alla sostituzione del prodotto difettoso, mentre esclude dalla garanzia commerciale ogni altra responsabilità derivante da danni che possono essere stati causati da eventuali incidenti e da conseguenti danneggiamenti. Ma quella della responsabilità civile è proprio un'altra storia.

CONVIENE LA GARANZIA COMMERCIALE?
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